SANREMO – NUOVA ORDINANZA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI

Attività Produttive e Mercati
Ordinanza Sindacale N° 62
IL SINDACO
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, con la quale
veniva “dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
ed in particolare gli articoli 34 e 35;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che il suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 interviene anche in
materia tributaria con la sospensione di termini e adempimenti riferiti ai principali
tributi erariali e non sempre immediatamente applicabili ai tributi comunali;
Preso atto che il Parlamento in data 24 aprile 2020 ha proceduto alla conversione in
legge 24 aprile 2020, n. 27 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del 25 marzo 2020;

  • 2 –
    Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al
    credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
    strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
    amministrativi e processuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94
    del 08-04-2020;
    Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 recante «misure
    urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
    COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
    Richiamata l’Ordinanza 28/2020 del Presidente della Regione Liguria del 10/5/2020 –
    ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da Covid-19 relativa a interpretazione attuativa sul territorio della
    regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 26 aprile 2020;
    Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per
    fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale Serie Generale n.125 del 16-05-2020;
    Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 maggio 2020 recante «misure
    urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge
    16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
    l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126
    del 17 maggio 2020;
    Richiamata l’Ordinanza 30/2020 del Presidente della Regione Liguria del 17/5/2020 –
    ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da Covid-19 relativa alla attuazione sul territorio della regione
    Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020;
    Visto l’“Allegato 17” del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 maggio 2020
    recante: “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
    Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;
    Preso atto che il punto 1 dell’Ordinanza 30/2020 del Presidente della Regione Liguria
    del 17/5/2020 dispone:
    “di adottare sul territorio della Regione Liguria le «Linee di indirizzo per la riapertura
    delle attività economiche, produttive e ricreative» approvate dalla Conferenza delle
  • 3 –
    Regioni e delle Province autonome all’unanimità, allegate e parte integrante del
    presente provvedimento”;
    VISTO l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34 del 25/5/2020;
    PRESO atto che l’ordinanza del presidente della Regione Liguria n. 34 del 25/5/2020
    recepisce le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”
    approvate in conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22/5/2020;
    Richiamata l’Ordinanza Sindacale N° 38 del 13/4/2020 avente ad oggetto: Misure
    contingibili e urgenti per l’attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del
    10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
    19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
    19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
    Richiamata l’Ordinanza Sindacale N° 49 del 4/5/2020 avente ad oggetto: Misure
    contingibili e urgenti per l’attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del
    26 aprile 2020 – Mercati annonario, ortofrutticolo all’ingrosso, ambulanti, rionali e
    di quartiere. Mercato dei Fiori. “Farmer Market”;
    Richiamata l’ordinanza del Sindaco n.54 del 18/5/2020 avente ad oggetto:
    sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;
    Vista la comunicazione dell’Assessore alle attività produttive avente ad oggetto:
    revoca sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere inviata
    a tutte le associazioni di categoria dalla quale si evince quanto segue: “Facendo
    seguito alle Vostre richieste e all’incontro del giorno 19/5/2020, si comunica che le
    uniche soluzioni tecnicamente percorribili alla data odierna per revocare l’ordinanza
    sindacale n.54 del 18/5/2020, con la quale è disposta la sospensione temporanea
    dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere, sono:
    1) lo spostamento del mercato ambulante bisettimanale nell’area lungomare Italo
    Calvino / piazzale Carlo Dapporto;
    2 lo svolgimento del mercato ambulante bisettimanale nell’area tradizionale con
    riduzione del 50% del numero dei posteggi operando una rotazione tra gli operatori
    e tra le giornate del martedì e del sabato.”;
    Preso atto che le associazioni di categoria hanno riscontrato la comunicazione
    dell’Assessore alle attività produttive indicando quale soluzione più percorribile lo
    spostamento del mercato ambulante bisettimanale nell’area lungomare Italo
    Calvino / piazzale Carlo Dapporto;
  • 4 –
    Vista la comunicazione del dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E
    PROMOZIONE DEL BENESSERE – TRIBUTI – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI avente
    ad oggetto: revoca sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di
    quartiere, protocollo n. 36258 del 28/5/2020;
    Preso atto che l’Assessore alle attività produttive e le associazioni di categoria hanno
    definito la procedura in data 29/5/2020;
    Considerato che occorre superare la sospensione temporanea almeno del mercato
    ambulante bisettimanale consentendo almeno agli operatori titolari di posteggio di
    riprendere la propria attività;
    Atteso che lo spostamento del mercato ambulante bisettimanale nell’area
    lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto comporta la redazione del piano
    safety and security e delle planimetrie;
    Visto il piano safety and security e le planimetrie relative allo spostamento
    temporaneo e provvisorio del mercato ambulante bisettimanale nell’area
    lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto redatti dal tecnico incaricato;
    Ritenuto di procedere in deroga dal vigente regolamento dei mercati allo
    spostamento temporaneo e provvisorio degli operatori titolari di posteggio del
    mercato ambulante bisettimanale nell’area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo
    Dapporto come da planimetria allegata;
    Ritenuto di stabilire che:
    solo gli operatori titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale possono
    accedere al posteggio assegnato nell’area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo
    Dapporto
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto devono rispettare il piano safety and security redatto dal
    tecnico incaricato e collaborare alla realizzazione del medesimo
    gli operatori titolari di due posteggi del mercato ambulante bisettimanale devono
    collocarsi nei posteggi uniti risultanti dalla planimetria redatta dal tecnico incaricato
    non è consentita l’operazione di spunta e non è considerata la presenza ai fini dei
    conteggi
    non è considerata l’assenza ai fini dei conteggi
    non sono tenute valide le dimensioni dei posteggi riportate sulle concessioni del
    mercato ambulante bisettimanale
  • 5 –
    non si applica per quanto derogato dall’ordinanza del sindaco il vigente regolamento
    dei mercati
    non è consentita la vendita di merce usata
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di montaggio entro le ore
    7.30
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto possono accedere al posteggio assegnato con il veicolo
    secondo le prescrizioni del piano safety and security redatto dal tecnico incaricato
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di smontaggio entro le ore
    14.30 nella giornata di martedì ed entro le ore 15.00 nella giornata di sabato;
    la vendita è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nella giornata di martedì e dalle
    ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato;
    non è dovuto il canone di concessione e la tosap per i posteggi assegnati nell’area
    lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto mentre è dovuta la tari;
    Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma
    del quale:
    “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
    esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
    quale rappresentante della comunità locale”;
    Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Segretario
    Generale – dott. Tommaso La Mendola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e
    amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
    ORDINA
    con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza:
    1) di procedere in deroga dal vigente regolamento dei mercati allo spostamento
    temporaneo e provvisorio degli operatori titolari di posteggio del mercato
    ambulante bisettimanale nell’area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto
    come da planimetria allegata;
    2) di stabilire che
  • 6 –
    solo gli operatori titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale possono
    accedere al posteggio assegnato nell’area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo
    Dapporto
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto devono rispettare il piano safety and security redatto dal
    tecnico incaricato e collaborare alla realizzazione del medesimo
    gli operatori titolari di due posteggi del mercato ambulante bisettimanale devono
    collocarsi nei posteggi uniti risultanti dalla planimetria redatta dal tecnico incaricato
    non è consentita l’operazione di spunta e non è considerata la presenza ai fini dei
    conteggi
    non è considerata l’assenza ai fini dei conteggi
    non sono tenute valide le dimensioni dei posteggi riportate sulle concessioni del
    mercato ambulante bisettimanale
    non si applica per quanto derogato dall’ordinanza del sindaco il vigente regolamento
    dei mercati
    non è consentita la vendita di merce usata
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di montaggio entro le ore
    7.30
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto possono accedere al posteggio assegnato con il veicolo
    secondo le prescrizioni del piano safety and security redatto dal tecnico incaricato
    gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell’area lungomare Italo Calvino /
    piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di smontaggio entro le ore
    14.30 nella giornata di martedì ed entro le ore 15.00 nella giornata di sabato;
    la vendita è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nella giornata di martedì e dalle
    ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato;
    non è dovuto il canone di concessione e la tosap per i posteggi assegnati nell’area
    lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto mentre è dovuta la tari;
    3) è confermata la sospensione dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere, ad
    eccezione degli operatori autorizzati per i mercati ambulanti bisettimanale, rionali e
    di quartiere individuati dalla presente ordinanza, indicati nell’elenco conservato agli
    atti, ai quali è consentito di esercitare l’attività di vendita su area pubblica come
    segue:
  • 2 operatori con autorizzazione per il mercato rionale San Martino:
    al mercato rionale San Martino nelle giornate di martedì e sabato con orario dalle
    6.00 alle 13.30
  • 1 operatore con autorizzazione per il mercato rionale Foce:
  • 7 –
    al mercato rionale Foce nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario dalle 6.00
    alle 13.30;
    4) è consentito agli operatori indicati nell’elenco conservato agli atti di esercitare
    l’attività di vendita di generi alimentari a km 0 “Farmer Market” sulla pista ciclabile
    (all’altezza di corso O.Raimondo/via Fiume) su concessione di Area24 il sabato con
    orario dalle 6.00 alle 14.30;
    5) nello svolgimento delle attività consentite dalla presente ordinanza vanno
    rispettate le misure indicate nell’“Allegato 17” del Decreto Presidente Consiglio
    Ministri del 17 maggio 2020 recante: “Linee guida per la riapertura delle attività
    economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
    del 16 maggio 2020”;
    6) nello svolgimento delle attività consentite dalla presente ordinanza vanno
    rispettate le misure indicate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività
    Economiche e Produttive” approvate in conferenza delle Regioni e delle Province
    autonome in data 22/5/2020 Allegate e recepisce dall’ordinanza del Presidente della
    Regione Liguria n. 34 del 25/5/2020;
    7) per quanto non diversamente disposto di confermare l’Ordinanza Sindacale N° 49
    del 4/5/2020 avente ad oggetto: Misure contingibili e urgenti per l’attuazione del
    Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 – Mercati annonario,
    ortofrutticolo all’ingrosso, ambulanti, rionali e di quartiere. Mercato dei Fiori.
    “Farmer Market”, nonché nell’ordinanza del Sindaco n.54 del 18/5/2020 avente ad
    oggetto: sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;
    DISPONE che
    la presente ordinanza:
     venga trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia;
     venga pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune
    (Amministrazione trasparente);
     venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
     venga trasmessa ad Area24 S.p.A.;
  • 8 –
     venga comunicata alle associazioni di categoria già interessate dalla
    comunicazione del dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E
    PROMOZIONE DEL BENESSERE – TRIBUTI – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI
    protocollo n. 36258 del 28/5/2020;
     venga comunicata ai soggetti interessati;
    Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati
    del controllo e del rispetto della presente ordinanza;
    I dipendenti del servizio mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo
    di Polizia Municipale per l’esecuzione delle misure stabilite dalla presente ordinanza;
    AVVERTE CHE
    salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è
    sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020,
    n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato
    dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si
    applicano le sanzioni contravvenzionali dell’articolo 650 del Codice penale. Si
    applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure
    previste nello stesso articolo;
    avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR
    Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza
    stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
    entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale.
    IL SINDACO
    Alberto Biancheri
    (Documento firmato digitalmente)