SANREMO – PROROGATA L’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Considerato il perdurare delle temperature al di sotto della media stagionale ed in considerazione dell’obbligo di permanenza nelle proprie abitazioni, è stata prorogata l’accensione degli impianti termici sino al 30 aprile 2020, per un massimo di 5 ore.

Manutenzione Immobili e Progettazione
Ordinanza Sindacale N° 43
OGGETTO: Proroga accensione degli impianti di riscaldamento – 22.04.2020 / 30.04.2020
IL SINDACO
Premesso che
Il periodo di esercizio e gli orari di attivazione degli impianti termici degli edifici, trovavano la
loro disciplina nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e ss.mm.ii., sino alla promulgazione del
D.P.R.n.74 del 16 aprile 2013 che all’art.4 attesta che il territorio nazionale viene suddiviso in
sei zone climatiche, così come indicate nella tabella A, allegata al D.P.R.412/93, zone alle
quali appartiene ogni singolo comune italiano, ai sensi dell’art.2 del citato DPR.412/93.
Il Comune di Sanremo, ai sensi delle disposizioni impartite dall’art. 4 – comma 4° della Legge
9 gennaio 1991 n. 10 e dell’art.2 del suo decreto attuativo, il D.P.R.412/93 e s.m.i., ricadeva
totalmente in zona climatica “C”, la quale prevedeva n°.10 ore giornaliere d’accensione degli
impianti di riscaldamento per il periodo dal 15 Novembre al 31 Marzo.
Con la Determinazione Dirigenziale n°. 1493 del 12/09/2002, in considerazione della
particolare configurazione morfologica del territorio comunale di Sanremo, dove sono presenti
diverse frazioni edificate poste ad una quota superiore a quella della “casa comunale”, si è
disposto di approvare la nuova zonizzazione climatica del territorio comunale, secondo gli
elaborati tecnici presentati dall’Ing. Giovanni FERRARI, in ossequio a quanto previsto dalla
Legge n°.10/1991 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n°. 412/93 e s.m.i., così come di
seguito riportato:

  • zona “C” con ore 10 giornaliere di riscaldamento dal 15 Novembre al 31 Marzo;
  • zona “D” con ore 12 giornaliere di riscaldamento dal 1 Novembre al 15 Aprile;
  • zona “E” con ore 14 giornaliere di riscaldamento dal 15 Ottobre al 15 Aprile.
    Il sopra citato Provvedimento è divenuto operativo decorsi positivamente i termini di legge,
    previsti in giorni 90 dall’avvenuta notifica dello stesso, il 25/09/2002 all’Autorità interessata;
    esso è stato comunicato per conoscenza anche alla “Regione Liguria” ed alla “Provincia di
    Imperia”.
    Al di fuori dei periodi sopra indicati, gli impianti termici possono essere attivati solo in
    presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata
    giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime;
    E’ inoltre, consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o più sezioni, con
    attivazione dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23. Impianti spenti quindi dalle ore 23
    alle 05 ad esclusione della zona F.
    Il sindaco del Comune può ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
    attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima
    consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata informazione alla
    popolazione in base all’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 che assegna alle
    Amministrazioni comunali la facoltà di ampliare, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, il
    periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici “a
    fronte di comprovate esigenze”.
    Preso atto:
    che con ordinanza sindacale n° 32 del 1° aprile 2020 era già stata concessa la proroga del periodo
    di riscaldamento per 5 ore nella Zona C a partire dal 1° aprile 2020 fino al 15 aprile 2020
    Considerato:
    il perdurare di temperature al di sotto delle medie stagionali ed in considerazione dell’obbligo
    di permanenza presso le proprie abitazioni
    la necessità di autorizzare la proroga dell’accensione degli impianti termici rispetto ai
    periodi previsti dalla vigente normativa in ragione delle attuali condizioni climatiche
    Atteso che:
    in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori
    Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di
    regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.,
    ORDINA
    È consentita la proroga degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal 22/04/2020 sino al
    30/04/2020, per un massimo di:
     5 ore nelle Zona C del territorio comunale;
    così come individuata negli allegati di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1493 del
    12/09/2002, sopra richiamata in ottemperanza al D.P.R. n°.412/93 e s.m.i..
    DISPONE
    Che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono
    nelle rispettive qualità gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di
    Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è
    attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati
    dall’art. 13 della L. 689/1981;
    che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti
    dell’Amministrazione, per quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza,
    restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento della stessa nelle more di una più
    organica, nuova regolamentazione;
    che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori:
     al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
     al Comando C.C. per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
     alla Polizia di Stato per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
     all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo;
     alla Ditta SIRAM gestore degli impianti pubblici comunali;
    INFORMA
    ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i, Amministrazione competente è il Comune di
    Sanremo; oggetto del provvedimento è “proroga accensione degli impianti di riscaldamento”;
    il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Pretorio Comunale e
    presso il sito informatico del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it; tale
    pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le
    informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di
    pubblicità ai sensi dell’art.8 c.3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di
    pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto;
    Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di
    60gg., dall’avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi
    del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via
    alternativa e preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della
    Repubblica entro 120gg. dalla data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del
    24/11/1971.
    Sanremo, 22/04/2020
    IL SINDACO
    ALBERTO BIANCHERI
    Documento firmato digitalmente