NUOVI PROVVEDIMENTI SULL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA A BORDIGHERA DAL 29 APRILE

CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Prot. n. 10361 del 29.04.2020
ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 29/04/2020

Oggetto: Integrazione e sostituzione dell’Ordinanza n. 25/2020 avente per
oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-19 – ulteriori
provvedimenti a seguito Ordinanza Presidente della Giunta
Regionale Liguria n. 22/2020 e del d.P.C.M. 26 aprile 2020”.
IL SINDACO
VISTI:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
    dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
    sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e del 26
    aprile 2020;
  • l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Liguria n. 22 in data 26
    aprile 2020 avente per oggetto: “Misure in materia di contenimento e gestione
    dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 relative ad interpretazione attuativa sul
    territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020”;
    RICHIAMATA la propria ordinanza n. 25 del 27 aprile 2020 recante il seguente
    dispositivo:
  1. la revoca della chiusura dei cimiteri cittadini (disposta con ordinanza n. 14/2020 e
    successive proroghe), consentendo anzitempo l’accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini,
    seppur mantenendo l’obbligo di evitare ogni occasione di assembramento.
    E’ fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre
    persone, e di utilizzare i presidi igienico sanitari prescritti da norme e provvedimenti
    statali e regionali, in particolare l’uso di mascherine e guanti.
  2. la revoca della chiusura al transito veicolare e pedonale di tutto il lungomare cittadino
    (dal confine con il Comune di Vallecrosia fino all’area Sant’Ampelio), con apertura dalle
    ore 6.00 alle ore 22.00. In tale contesto, ed esclusivamente nella predetta zona, è
    consentito svolgere le attività motorie e attività all’aria aperta senza l’uso della
    mascherina (imposto con ordinanza sindacale n. 23 del 14.04.2020), il cui obbligo
    rimane vigente per tutto il restante territorio comunale.
    E’ fatto obbligo ai fruitori del lungomare di evitare ogni occasione di assembramento e di
    osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone. L’obbligo del rispetto
    della distanza minima di due metri no riguarda le persone che fanno parte dello stesso
    nucleo familiare.
    Durante la percorrenza dei sottopassi per accedere al Lungomare, si dovrà camminare
    tenendo la propria destra ed indossare la mascherina. Le sedute sulle panchine sono
    permesse in numero massimo di due persone, che dovranno accomodarsi agli estremi.
    RICHIAMATA altresì la precedente Ordinanza Sindacale n. 20 del 06 aprile 2020 con la
    quale si disponeva:
     “Il divieto di accesso e stazionamento su tutte le spiagge cittadine e sulle aree in
    concessione agli stabilimenti balneari ad eccezione degli aventi diritto;
     Il divieto di accesso e stazionamento in località Monte Nero (piste tagliafuoco, percorsi
    pedonali), ad eccezione degli aventi diritto.
     divieto di accesso e stazionamento nell’area dell’anfiteatro del Tennis dedicato ai
    Caduti per le missioni di pace nel mondo”.
    RIBADITE ed espressamente richiamate tutte le motivazioni a fondamento della
    succitata Ordinanza n. 25/2020 che seguono alla considerazione che l’attuale situazione
    della diffusione epidemiologica indica una chiara tendenza al contenimento del contagio,
    che trova chiaro riscontro nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
    aprile 2020, nonché nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Liguria n.
    22 in data 26 aprile 2020, che prevedono varie misure di alleggerimento delle restrizioni
    già in atto su attività economiche e sociali;
    RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra, dover rettificare la precedente Ordinanza n. 25/2020, con l’ulteriore previsione di revoca dell’ordinanza n. 20/2020, e di integrarne il dispositivo nel seguente tenore:
  • la revoca della chiusura dei cimiteri cittadini (disposta con ordinanza n. 14/2020 e successive proroghe), consentendo anzitempo l’accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini, seppur mantenendo l’obbligo di evitare ogni occasione di assembramento e mantenendo il distanziamento sociale;
  • la revoca della chiusura al transito pedonale di tutto il lungomare cittadino (dal confine
    con il Comune di Vallecrosia fino all’area Sant’Ampelio), con apertura dalle ore 6.00 alle
    ore 22.00. In tale contesto, ed esclusivamente nella predetta zona, è consentito svolgere

    le attività motorie e attività all’aria aperta senza l’uso della mascherina (imposto con
    ordinanza sindacale n. 23 del 14.04.2020), il cui obbligo di indossarla rimane vigente su
    tutto il restante territorio comunale.

    E’ fatto obbligo ai fruitori del lungomare di evitare ogni occasione di assembramento e di
    osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone. L’obbligo del rispetto
    della distanza minima di due metri no riguarda le persone che fanno parte dello stesso
    nucleo familiare.

    Durante la percorrenza dei sottopassi per accedere al Lungomare, si dovrà camminare
    tenendo la propria destra ed indossare la mascherina. Le sedute sulle panchine sono
    permesse in numero massimo di due persone, che dovranno accomodarsi agli estremi.
  • la revoca del divieto di accesso e di stazionamento su tutte le spiagge cittadine
    rispettando le distanze minime di 2 metri;
  • la revoca del divieto di accesso all’area portuale, nell’area pedonale del Beodo, in
    località Monte Nero, nella Pineta, nell’area Belvedere Carillon e all’area dell’anfiteatro del
    Tennis dedicato ai caduti per le missioni di pace nel mondo
    ;
  • di confermare l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, in tutti i casi in cui, per
    comprovato motivo, sia necessario recarsi al di fuori della propria dimora, ad esclusione
    del Lungomare Argentina, sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno un
    metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone e di due metri qualora si
    svolga attività sportiva;

    VISTO lo statuto comunale;
    VISTO il comma 4, dell’art. 50 del D. Lgs 267/2000;
    IN ATTESA di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità
    preposte;
    ORDINA
    Per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e
    trascritte, dover rettificare la precedente Ordinanza n. 25/2020 con l’ulteriore previsione
    di revoca dell’ordinanza n. 20/2020, e di integrarne il dispositivo nel seguente tenore:
  1. la revoca della chiusura dei cimiteri cittadini (disposta con ordinanza n. 14/2020 e
    successive proroghe), consentendo anzitempo l’accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini,
    seppur mantenendo l’obbligo di evitare ogni occasione di assembramento e mantenendo
    il distanziamento sociale;
  2. la revoca della chiusura al transito veicolare e pedonale, con rispetto delle precedenti
    ordinanze di viabilità, di tutto il lungomare cittadino (dal confine con il Comune di
    Vallecrosia fino all’area Sant’Ampelio), con apertura dalle ore 6.00 alle ore 22.00. In tale
    contesto, ed esclusivamente nella predetta zona, è consentito svolgere le attività motorie
    e attività all’aria aperta senza l’uso della mascherina (imposto con ordinanza sindacale n.
    23 del 14.04.2020), il cui obbligo rimane vigente per tutto il restante territorio comunale.
    E’ fatto obbligo ai fruitori del lungomare di evitare ogni occasione di assembramento e di
    osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone. L’obbligo del rispetto
    della distanza minima di due metri non riguarda le persone che fanno parte dello stesso
    nucleo familiare.
    Durante la percorrenza dei sottopassi per accedere al Lungomare, si dovrà camminare
    tenendo la propria destra ed indossare la mascherina. Le sedute sulle panchine sono
    permesse in numero massimo di due persone, che dovranno accomodarsi agli estremi;
  3. la revoca del divieto di accesso e di stazionamento su tutte le spiagge cittadine
    rispettando le distanze minime di 2 metri;
  4. la revoca del divieto di accesso all’area portuale, nell’area pedonale del Beodo, in
    località Monte Nero, nella Pineta, nell’area Belvedere Carillon e all’area dell’anfiteatro del
    Tennis dedicato ai caduti per le missioni di pace nel mondo;
  5. di confermare l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, in tutti i casi in cui, per
    comprovato motivo, sia necessario recarsi al di fuori della propria dimora, ad esclusione
    del Lungomare Argentina, sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno un
    metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone e di due metri qualora si
    svolga attività sportiva;
    DISPONE
    • che la presente ordinanza sostituisca integralmente la precedente ordinanza 25/2020;
    • sia preventivamente comunicata al Prefetto di Imperia;
    • sia immediatamente esecutiva, a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio
    comunale informatico e sul sito internet comunale, oltre ad altri canali di
    comunicazione istituzionali;
    • sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
    1) Segreteria Generale – per la registrazione e pubblicazione di legge;
    2) Dirigenti dell’Ente per le rispettive competenze;
    3) Comando Carabinieri Bordighera;
    4) Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;
    AVVERTE
  • che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di
    cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’ art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19.
  • che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente
    provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
    Amministrativo Regionale Liguria, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
    Presidente della Repubblica.
    Il Sindaco
    Dott. Vittorio Ingenito
    Provvedimento sottoscritto digitalmente ai
    sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005