COVID-19 – FIRMATA LA DIRETTIVA N.1 DEL SINDACO DI BORDIGHERA
Il Sindaco Vittorio Ingenito ha oggi firmato la direttiva n. 1, contenente disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Pertanto dalla giornata di oggi, 9 marzo 2020, e fino al 3 aprile 2020, salvo nuove e diverse disposizioni sovracomunali, saranno assicurate le attività di sportello dei soli servizi essenziali di:
- Anagrafe – Stato Civile;
- Protocollo;
- Polizia Locale;
- Servizi alla Persona gestiti dall’Ufficio Assistenza Sociale.
Le attività di sportello degli altri Uffici sono sospese; per casi urgenti ed eccezionali sarà possibile richiedere appuntamento telefonicamente, con auspicio che tali attività siano da eseguire preferibilmente in via telematica. I recapiti contattabili in caso di necessità sono i seguenti:
- Ufficio Tributi: TARI 0184 272211 – 0184 272243; IMU 0184 272210 – 0184 272225;
- Sportello Unico Edilizia e Paesaggistica 0184 272485;
- Ufficio Acquedotto 0184 272482 – idrico@bordighera.it
Testo completo della direttiva n. 1.
Prot. n. 6827 lì, 09/03/2020
DIRETTIVA SINDACALE N. 1 del 09/03/2020
OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Disposizioni per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19.
I L S I N D A C O
Richiamate le seguenti disposizioni emanate da organi sovracomunali:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
la Direttiva n. 1/2020 prot. 12035 del 25.02.2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione – ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dell’emergenza nelle pubbliche amministrazioni;
l’Ordinanza del Presiedente della Regione Liguria n. 1 del 23 febbraio 2020:
l’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 2 del 01 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 4 del 08 marzo 2020;
DISPONE
È assicurata l’apertura e l’attività degli sportelli degli uffici comunali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi inderogabili, quindi l’accesso alla sede comunale ai seguenti uffici:
¨ Anagrafe/stato civile
¨ Protocollo generale
¨ Polizia locale
¨ Servizi alla Persona gestiti dallUfficio Assistenza Sociale
I servizi alla persona (assistenza domiciliare, incontri protetti, mediazione, affidi educativi, supporto psicologico), stante la funzione intrinseca degli stessi, possono proseguire nella loro attività. Sarà premura del Dirigente responsabile del Settore impartire specifiche direttive alle Ditte esterne incaricate in merito alla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal DPCM del 08 marzo 2020.
Dalla data odierna e, fino a diversa disposizione, le attività di sportello degli altri uffici comunali rimane sospesa, fatta salva la possibilità, per casi urgenti ed eccezionali, di richiedere un appuntamento telefonicamente. Si auspica che tali attività, ove fosse possibile, siano da eseguire, preferibilmente, in via telematica.
Devono essere incrementate le operazioni di pulizia e sanificazione di tutti i locali dove si svolgono i servizi pubblici con particolare riferimento agli uffici comunali ed agli automezzi utilizzati dal personale per ragioni servizio; in tali casi è necessario dotare il personale di prodotti disinfettanti ed altri dispositivi di sicurezza indicati dal Ministero della salute. È altresì necessario dotare gli spazi aperti agli utenti ed ai visitatori di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Negli uffici adibiti a ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da persone esterne, si raccomanda di evitare il sovraffollamento, mantenere adeguata distanza con l’utenza ed assicurare la frequente areazione degli stessi. In tali uffici dovranno essere esposte tali misure di prevenzione.
Per il personale comunale portatore di patologie che lo rendono maggiormente esposto al contagio ovvero per i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi scolastici e dei servizi per l’infanzia potranno essere privilegiate forme flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
La pedissequa osservanza di quanto espressamente prescritto nel DPCM 08 marzo 2020, in particolare dell’art 2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, che qui di seguito viene trascritto:
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita’ di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
d) e’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attivita’ di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
f) e’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita’ per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’;
n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’ ai fini delle relative valutazioni;
p) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante
adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta’ vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”;
I Dirigenti Comunali provvederanno ad adottare ogni iniziativa necessaria per promuovere, anche presso gli esercizi commerciali, la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020.
Di costituire un gruppo di lavoro al fine di sovraintendere alle operazioni suddette composto da tutti i Dirigenti di Settore, dal Medico competente e dal Responsabile per la sicurezza dei lavoratori, coordinato dal Segretario Comunale.
Le suddette misure precauzionali, sono determinate per un periodo sino al 03/04/2020, salvo nuove e diverse disposizioni sovracomunali.
Evidenzia che il comma 2 dell’art. 4 del predetto DPCM 8/3/2020, prevede: “2.Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
DISPONE, altresì
che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti Comunali e al Comandante della Polizia Locale per quanto di competenza, nonché all’Addetto Stampa dell’Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.
Tutte le informazioni utili nonché i comportamenti da seguire sono disponibili sui seguenti siti:
Si indicano di seguito i contenuti dell’allegato1 lett. D del Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato in data 08 marzo 2020 che riporta misure igienico sanitarie da adottare in via precauzionale:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci, strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 mt;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Il presente richiamo al Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato in data 04 marzo 2020 non è da ritenersi esaustivo e si rimanda comunque alla lettura integrale del citato Decreto.
Si prega di dare massima diffusione alla presente direttiva tra il personale dipendente, i gestori di servizi, strutture e locali comunali, nonché ai soggetti incaricati per la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
IL SINDACO
Dott. Vittorio Ingenito
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993