SANREMO – ORARI DI ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SINO AL 14 NOVEMBRE 2019
Pubblichiamo l’Ordinanza Sindacale N° 97 del Comune di Sanremo
IL SINDACO
Premesso che:
il periodo di esercizio e gli orari di attivazione degli impianti termici degli edifici trovavano la loro disciplina nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e ss.mm.ii., sino alla promulgazione del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, che all’art.4 attesta che il territorio nazionale viene suddiviso in sei zone climatiche, così come indicate nella tabella A, allegata al D.P.R. 412/93, zone alle quali appartiene ogni singolo comune italiano, ai sensi dell’art. 2 del citato DPR 412/93;
il comune di Sanremo, ai sensi delle disposizioni impartite dall’art. 4 – comma 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e dell’art. 2 del suo decreto attuativo, il D.P.R.412/93 e s.m.i., ricadeva
totalmente in zona climatica “C”, la quale prevedeva n° 10 ore giornaliere d’accensione degli impianti di riscaldamento per il periodo dal 15 Novembre al 31 Marzo;
con la Determinazione Dirigenziale n° 1493 del 12/09/2002, in considerazione della particolare configurazione morfologica del territorio comunale di Sanremo, in cui sono presenti diverse frazioni edificate poste ad una quota altimetrica superiore a quella della “casa comunale”, si è disposto di approvare la nuova zonizzazione climatica del territorio comunale, secondo gli elaborati tecnici presentati dall’ing. Giovanni FERRARI, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n° 10/1991 e
dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n° 412/93 e s.m.i., così come di seguito riportato:
- zona “C” con ore 10 giornaliere di riscaldamento dal 15 Novembre al 31 Marzo;
- zona “D” con ore 12 giornaliere di riscaldamento dal 1 Novembre al 15 Aprile;
- zona “E” con ore 14 giornaliere di riscaldamento dal 15 Ottobre al 15 Aprile;
il sopraccitato Provvedimento è divenuto operativo decorsi positivamente i termini di legge, previsti in giorni 90 dall’avvenuta notifica dello stesso, il 25/09/2002, all’Autorità interessata; esso è stato comunicato per conoscenza anche alla “Regione Liguria” ed alla “Provincia di Imperia”;
al di fuori dei periodi sopra indicati, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime;
è inoltre, consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23. Impianti spenti quindi dalle ore 23 alle 05 ad esclusione della zona F;
il sindaco del Comune può ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata informazione alla
popolazione in base all’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, che assegna alle Amministrazioni comunali la facoltà di ampliare, in deroga a quanto previsto dall’art.4, il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti temici “a fronte di comprovate esigenze”;
Considerata l’attuale situazione climatica con temperature sotto la media degli anni precedenti, e pertanto l’urgenza e la necessità di autorizzare l’accensione degli impianti termici in anticipo rispetto ai periodi previsti dalla vigente normativa in ragione delle attuali condizioni climatiche;
Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.
ORDINA
è consentita l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento con decorrenza 08/11/2019 sino al 14/11/2019, per un massimo di:
• 5 ore nelle Zona C del territorio comunale;
così come individuata negli allegati di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1493 del 12/09/2002,
sopra richiamata in ottemperanza, al D.P.R. n° 412/93 e s.m.i..
DISPONE
che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono nelle rispettive qualità gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall’art. 13 della L. 689/1981;
che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell’Amministrazione, per quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento della stessa nelle more di una più organica, nuova regolamentazione;
che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori:
• al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell’ottemperanza al presente Provvedimento;
• al Servizio Manutenzione immobili e fabbricati;
• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo;
• alla Ditta SIRAM gestore degli impianti pubblici comunali;
INFORMA
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i, che l’amministrazione competente è il Comune di Sanremo;
oggetto del provvedimento è “accensione anticipata degli impianti di riscaldamento”;
il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Pretorio Comunale e presso il sito informatico del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art. 8 c.3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di 60 gg.,
dall’avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via alternativa e preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.
Sanremo, 08/11/2019
IL SINDACO ALBERTO BIANCHERI
Documento firmato digitalmente